Lo Statuto


ART.1
L'associazione denominata "POLISPORTIVA TREZZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" viene retta dal seguente statuto.

ART.2
La sede della "POLISPORTIVA TREZZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" che per comodità verrà sucessivamente denominata con il semplice abbreviativo di "POLISPORTIVA" ha sede in Trezzano sul Naviglio, via Di Vittorio, senza numero civico.

ART. 3
La Polisportiva sarà formata da due categorie di Soci con parità di diritti e di doveri:
ART. 4
Lo stemma della POLISPORTIVA sarà uno scudetto di forma circolare con i colori di Trezzano (Rosso-Bleu) e la dicitura "POLISPORTIVA TREZZANO a.s.d".
Lo stemma verrà portato dai Soci in occasione di ogni manifestazione cui parteciperanno.

ART. 5
La Polisportiva per comodità di funzionamento verrà suddivisa in vari settori riguardanti le varie attività scelte dai Soci.
Il Direttivo di tale "settore" ha autonomia di programmazione e scelte delle attività relative al "settore" stesso. Per le funzioni amministrative vale quanto espresso all'art. 20 comma g modificando il termine "Polisportiva" in "Settore".
Si avranno pertanto dei "Settori" dedicati al PODISMO - SCI - CICLISMO - ecc. ecc..- Tutti i gruppetti di Soci che nel loro ramo non raggiungessero il numero sufficiente al funzionamento autonomo della loro attività, formeranno un "Settore" unico denominato settore "TEMPO LIBERO"

ART. 6
La POLISPORTIVA TREZZANO, è Associazione Sportiva Dilettantistica comprensiva dell'Attività Didattica, puramente apartitica. Essa, non persegue alcun scopo di lucro e si propone il fine di propagandare e organizzare ogni tipo di attività sportiva, per la proficua occupazione del tempo libero dei suoi Associati.
L'associazione, accetta di conformarsi alle norme del Coni, Cio, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva Riconosciuti che la Stessa è libera di aderire.
Sempre nell'ambito della promozione delle finalità sociali, la POLISPORTIVA potrà compiere anche operazioni di carattere commerciale o finanziario atti a sostenere le spese organizzative
E' tacito che, non avento la POLISPORTIVA finalità speculative di alcun genere, gli eventuali avanzi di gestione risultanti al termine di ogni esercizio sociale, dopo un preventivo accantonamento atto a coprire le spese di gestione programmate per i due sucessivi esercizi, saranno accantonate in un fondo spese future.

ART. 7
La durata della Polisportiva è fissata al 31 dicembre 1981. Essa sarà tacitamente prorogata di quadriennio in quadriennio salvo delibera avversa dell'Assemblea dei Soci

ART. 8
Il normale fondo della POLISPORTIVA sarà formato da una quota di partecipazione versata dai Soci, siano Ordinari o Sostenitori, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Esso potrà essere altresì incrementato da contributi versati volontariamente da privati o richiesti ad Enti Pubblici in occasione di particolari manifestazioni di carattere folcloristico o sportivo.

ART. 9
L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge, dell’atto costitutivo e dello Statuto Sociale obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Essa si riunisce nel giorno e nell'ora designati dal Consiglio Direttivo della POLISPORTIVA.

ART. 10
L'Assemblea delibera sopra qualsiasi oggetto deferito alla sua approvazione dalla Legge, dallo Statuto o da una delibera del Consiglio Direttivo anche per la gestione straordinaria ad essa devoluta.

ART. 11
L'Assemblea Generale è tenuta in via ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. E' inoltre convocata ogni qualvolta lo richieda il consiglio direttivo e su domanda di un terzo dei soci. Nel caso di convocazione per domande dei soci, nella domanda stessa dovranno essere indicati gli argomenti da trattarsi e la convocazione dovrà farsi senza ritardi con rispetto dei termini e delle modalità fissate per le convocazioni ordinarie.

ART. 12
La convocazione dell’assemblea deve farsi mediante avviso da esporsi almeno 15 giorni prima presso la Sede Sociale e le altre sedi di svolgimento delle attività sportive. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea. L'avviso potrà anche indicare il giorno e l'ora per l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, ed in questo caso non sarà necessario altro avviso.

ART. 13
Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno parità di diritto e possono candidarsi a cariche Sociali in occasioni di Assemblee Generali.

ART. 14
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro Socio, purché non sia Consigliere della POLISPORTIVA e le deleghe ad ogni socio non devono superare il numero di tre.

ART. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo o in mancanza, dal Consigliere presente più anziano di età o da persona eletta dall'Assemblea stessa. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo delle singole votazioni. Il Presidente nomina un Segretario, ed ove d'uopo due scrutatori, da scegliersi fra i soci presenti.

ART. 16
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà dei Soci più uno. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
ART. 17
L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci rappresentanti un terzo più uno dei Soci. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della POLISPORTIVA, lo scioglimento anticipato di questa.

ART. 18
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate mediante processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

ART. 19
La Polisportiva Trezzano è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea Generale e da un Consigliere appartenente al Consiglio Direttivo di ciascun "settore". Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, Vice Presidente ed il segretario. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora, durante uno degli esercizi Sociali, un Consigliere eletto dall'Assemblea Generale, per qualsivoglia causa venga a mancare, il Consiglio dovrà essere completato con l'inserimento del candidato occupante il primo posto fra i non eletti dell'ultimo scrutinio.
Qualora, per qualsivoglia causa, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e si dovrà procedere alla convocazione dell'assenblea Generale per l'elezione del nuovo consiglio.

ART. 20
I Soci di ogni "settore" eleggeranno il proprio Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre Consiglieri ad un massimo di quindici. Gli eletti provvederanno ad eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed a scegliere il Consigliere indicato nell'art. 19 primo comma.
Il Consiglio Direttivo stabilirà il numero dei Dirigenti da eleggere in base alle esigenze organizzative del "settore" stesso. I Consiglieri del "settore" durano in carica quattro anni.
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere alle riunioni del proprio Consiglio Direttivo per più di cinque volte consecutive, lo stesso verrà considerato decaduto e i consiglieri in carica provvederanno a sostituirlo con il principio di cui all'art. 19
Quanto sopra vale anche nel caso di dimissioni di un Consigliere di "settore".
Qualora, per qualsivoglia causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri del "settore", l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere alla convocazione dei Soci del settore per l'elezione del Nuovo Consiglio.
ART. 21
Nella prima seduta successiva all'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio elegge un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della POLISPORTIVA nei confronti dei terzi. Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituiscE il Presidente nei casi di assenza o d’impedimento, secondo le modalità determinate dal Consiglio.
Il Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo avrà quindi facoltà di promuovere presso le amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, le istanze atte al raggiungimento dei fini sociali.
Al Presidente spetta l'uso della firma sociale ed a lui competono per disposizione del presente Statuto i seguenti altri poteri previa delibera del Consiglio Direttivo, nella gestione a quest'ultimo demandata: Sempre nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria, il Consiglio nomina per un quadriennio un Segretario, che potrà essere scelto all'infuori dei Consiglieri e dei Soci, nominando altresì un Direttore Tecnico che come per il segretario potrà essere scelto all’infuori dei Consiglieri e dei Soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente, o in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario dovrà presiede stabilirà di volta in volta chi assumerne le funzioni.

ART. 22
Il Presidente, o in caso di impedimento chi lo sostituisce, a norma dell'articolo precedente, convoca il Consiglio Direttivo presso la sede della Polisportiva o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta da due consiglieri.
Di norma il Consiglio Direttivo deve essere chiamato a riunirsi una volta al mese.

ART. 23
La convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere effettuata tanto per iscritto quanto verbalmente, allevando l'Ordine del giorno almeno tre giorni prima.
L'Ordine del giorno dovrà essere esposto, a cura di ogni settore, nei luoghi frequentati dal settore stesso.

ART. 24
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, ed il voto favorevole di almeno tre Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

ART. 25
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi ed illimitati poteri, per la gestione ordinaria della POLISPORTIVA, fatta eccezione per quanto espresso all'art. 5, escluso inoltre ciò che è per legge e per il presente Statuto riservato in modo tassativo all'Assemblea Sociale.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato organizzatore, un consigliere delegato e potrà delegare ad essi parte dei suoi poteri con facoltà di firma per conto della POLISPORTIVA stessa in determinate categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo potrà essere assistito da consulenti tecnici, anche estranei alla POLISPORTIVA e nominati dal Consiglio.

ART. 26
I verbali delle sedute dei Consigli Direttivi saranno compilati dal Segretario, trascritti su apposito libro e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ART. 27
Le cariche di Presidente Vice Presidente, Consiglieri e recenti parte del Comitato Organizzatore sono puramente onorifiche. A tutti spetta semplicemente ed unicamente il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio.

BILANCIO ED UTILI


ART. 28
E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea Ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni Socio presso la sede sociale. L'Esercizio Sociale ha la seguente durata: dal 1° Settembre al 31 Agosto.

ART. 29
Come da premessa di cui all'articolo quattro, non avendo la POLISPORTIVA scopo di lucro, l'utile netto in bilancio deve essere così ripartito:
ART. 30
Verificandosi per scadenza del termine o per altro qualsiasi motivo lo scioglimento della POLISPORTIVA, l'Assemblea dei soci provvederà a nominare dei liquidatori, sotto l'osservanza delle norme di legge e ne determinerà le attribuzioni, stabilendo il termine entro il quale Essi dovranno rendere conto della loro gestione e devolvendo gli eventuali avanzi e patrimonio ad altre Associazioni senza scopo di lucro e a soli fini sportivi.

DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 31
Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge, rimanendo fermo che al Consiglio Direttivo è devoluta l'Amministrazione Ordinaria(Gestione Ordinaria) della POLISPORTIVA nei sensi già espressi.
Il presente Statuto Sociale, consta di 31 articoli dattiloscritti su 5 fogli.

Trezzano s/N, 15 Luglio 2005